Sbirro ruba i soldi di un portafoglio smarrito

16 giugno 2012
Collegno (To) – Un carabiniere ruba ottanta euro contenuti in un portafogli smarrito (consegnatogli da un cittadino per la restituzione alla legittima proprietaria), ma per il Tar del Piemonte non deve essere espulso dall’Arma: bisogna tenere conto della giovane età, dell’inesperienza e dei precedenti di carriera. Per questo i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento disciplinare. Il carabiniere, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione Carabinieri di Collegno (TO), fu condannato in sede penale ad un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di peculato, con il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Per tale motivo l’Arma dei carabinieri decise di infliggergli la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari con la seguente motivazione: “carabiniere, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione Carabinieri di Collegno (TO), il 12 agosto 2006, avendo la disponibilità, in ragione dell’incarico di addetto alla ricezione del pubblico, di un portafogli smarrito, rinvenuto e consegnatogli da un cittadino per la restituzione alla legittima proprietaria, si appropriava della somma di circa euro 80,00 custodita all’interno del portafogli stesso. Tale condotta, già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all’Arma dei Carabinieri. I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di Stato”. Il Tribunale Amministrativo del Piemonte però, pur ritenendo “legittimamente motivato” il provvedimendo di espulsione perché “conseguente a condotta posta in essere in assoluto spregio ai doveri specifici del militare appartenente al Corpo ed al prestigio di quest’ultimo” ha giudicato “non ragionevole (…) l’inflizione della massima sanzione”, e ciò “in considerazione delle molteplici circostanze che avrebbero consigliato una più attenta e motivata ponderazione, che tenesse conto dei precedenti di carriera del militare, tutti pienamente commendevoli; della giovane età e dell’inesperienza al momento dei fatti a lui addebitati (era al suo primo anno di servizio); della particolare tenuità del rilievo penale dei fatti”.

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